Costi

I costi sotto indicati saranno versati in diversi momenti in base all’avanzamento della pratica. Ulteriori dettagli potranno essere comunicati durante gli incontri informativi.

 

Nepal – Costo da definire al momento della riapertura del Paese alle adozioni.

Paese Costi procedurali (€) Note
Colombia  14.000€ Costo italia+Estero+relazioni post-adottivo per un minore. Esclusi viaggi, vitto, alloggio e spese nel Paese estero
India 19.300€ Costo italia+Estero+relazioni post-adottivo per un minore+Donazione a Istituto. Paese in intesa con Ente Autorizzato. Esclusi viaggi, vitto, alloggio e spese nel Paese estero
Haiti 24.300€ Costo italia+Estero+relazioni post-adottivo per un minore. Paese in intesa con Ente autorizzato, con riferimento unico Maloca. Esclusi viaggi, vitto, alloggio e spese nel paese estero.
Ucraina 15.000€ Costo italia+Estero+relazioni post-adottivo per un minore. Paese in intesa con Ente autorizzato, con riferimento unico Maloca. Esclusi viaggi, vitto, alloggio e spese nel Paese estero.
Federazione Russa 20.800€ Costo italia+Estero+relazioni post-adottivo per un minore. Paese in intesa con Ente autorizzato, con riferimento unico Maloca. Esclusi viaggi, vitto, alloggio e spese nel Paese estero
Romania  11.000€ Costo italia+Estero+relazioni post-adottivo per un minore. Esclusi viaggi, vitto, alloggio e spese nel Paese estero

DEDUZIONI FISCALI PER PROCEDIMENTO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

L’articolo 4 della legge n. 476 del 1998 ha introdotto la lettera l-bis) dell’articolo 10 del Tuir, prevedendo, a decorrere dal periodo di imposta 1999, la deducibilità dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione internazionale.

L’Agenzia delle Entrate, considerando anche la volontà del legislatore di agevolare le coppie che intendano adottare un minore straniero ha chiarito che, per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo e che è, invece, possibile, usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa.

 

La risoluzione AG.E. 77/E del Maggio 2004 ha evidenziato anche che, agli effetti fiscali, deve ritenersi che:

  1. La procedura di adozione inizia con il conferimento a un ente autorizzato del mandato all’adozione e che è, dunque, da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire delle deduzioni di cui all’articolo 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir.
  2. Lo status di genitore adottivo si acquista con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall’autorità straniera, qualora l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia.

 

L’Agenzia Entrate ha chiarito che la deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall’effettiva conclusione dell’iter procedurale.
Poiché, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera o), della legge n. 184 del 1983, ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura del 50% delle spese sostenute per l’espletamento delle pratiche di adozione internazionale, è necessario che tali spese siano certificate annualmente nell’ammontare complessivo dagli Enti autorizzati che abbiano ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.

Al fine di porre l’ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all’adozione dovranno consegnare all’Ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall’ente autorizzato.

 

Quali spese possono entrare in Deduzione?
La risoluzione 77/E ha chiarito che la deduzione nella misura del 50% è riferibile a tutte le spese sostenute dagli adottandi purché:

  • finalizzate all’adozione del minore
  • debitamente documentate
  • certificate dall’ente autorizzato.

Rimborsi spese adozione internazionale possono essere annualmente definiti dalla CAI in base ai finanziamenti stanziati nei documenti di Programmazione Finanziaria emessi dal Governo.
Informazioni sul sito www.commissioneadozioni.it