IMPRESE
L’art. 100 del T.U.I.R. prevede che siano deducibili dal reddito dichiarato le offerte in denaro ad O.N.L.U.S. nei limiti di euro 2.065,83 o il 2% del reddito esposto in dichiarazione. L’art. 14 del D.L. 35/05, conferma la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro ma per i valori più ampi esposti in precedenza ed estende l’agevolazione anche alle offerte in natura che, prima della approvazione del Decreto legge, erano disciplinate, per particolari beni, dall’ari:. 13 del D.Lgs. 460/97.
Le nuove previsioni non sostituiscono e/o modificano quanto disposto dai citati articoli del T.U.I.R. ma ad essi si affiancano. Il D.L. 35/05, infatti, espressamente evidenzia che i benefici in esso contenuti non possono essere cumulati con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Inoltre, per i titolari di reddito di impresa, resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’articolo 100, comma 2, del T.U.I.R.
Ne consegue che, ad esempio, una persona fisica, al fine di massimizzare il vantaggio fiscale rinvenibile dall’aver effettuato una erogazione liberale in favore di una organizzazione di volontariato iscritta,dovrà decidere se far valere l’offerta come detrazione Irpef (valore massimo 393 euro) o se farla valere a titolo di deduzione dal reddito imponibile nel limite del 10% con un massimo di 70 mila euro.