
15 Gen CONGEDO PATERNITA’ 2020 (LeggiOggi.it)
(da LeggiOggi.it) La Legge di Bilancio 2020, entrata in vigore il 1° gennaio, estende il Congedo paternità obbligatorio fino a 7 giorni e autorizza la giornata di assenza facoltativa in accordo con la madre e in rinuncia alla maternità.
Questo quanto prevede il testo definitivo per i padri lavoratori dipendenti del settore privato, che già da qualche anno hanno diritto di astenersi dal lavoro in occasione della nascita dei figli, percependo comunque un’apposita indennità Inps pari al 100% della retribuzione. Il tutto anticipato in busta paga dall’azienda.
Le due tipologie di congedo, obbligatorio e facoltativo, viaggiano in parallelo: identiche modalità di presentazione della domanda come il calcolo e la natura dell’indennità corrisposta. Tuttavia, oltre a cambiare il monte giornaliero di assenza (per il 2019 5 giorni il congedo obbligatorio un giorno quello facoltativo) è diversa la natura stessa del congedo:
- il congedo obbligatorio è un diritto autonomo rispetto a quello della madre di fruire della maternità;
- il congedo facoltativo invece è legato al diritto della madre di assentarsi dal lavoro perché dipendente o iscritta alla Gestione separata anche se, pur spettandole, non si avvale del congedo di maternità.
Congedo paternità obbligatorio: novità 2020
La Legge di Bilancio 2020 all’art. 42 al comma 4 prevede un innalzamento del congedo paternità obbligatorio dagli attuali 5 a 7 giorni da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
Il congedo, introdotto dalla Legge Fornero (L.92/2012), è un diritto autonomo del padre e quindi indipendente dal fatto che la madre usufruisca o meno del congedo di maternità.
Congedo paternità obbligatorio: a chi spetta
Il congedo obbligatorio, ricordiamolo, è fruibile, anche in via non continuativa, dal padre lavoratore dipendente entro 5 mesi dalla nascita del figlio. La misura si estende anche al padre adottivo / affidatario da godere entro 5 mesi:
- Dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di adozione nazionale;
- Dall’ingresso del minore in Italia nelle adozioni internazionali.
I giorni di congedo si aggiungono a quelli riconosciuti dalla legge per congedo di maternità o paternità. Questo significa che, nella medesima giornata, il padre può assentarsi dal lavoro per congedo obbligatorio mentre la madre è in maternità.
Pensiamo invece al caso del padre cui spetta anche il congedo di paternità. Questi, nella settimana dall’11 al 17 novembre 2019, potrà:
- Assentarsi dal lavoro per congedo obbligatorio dall’11 al 15 novembre;
- Assentarsi dal lavoro in virtù del congedo di paternità dal 16 al 17 novembre.
In questi casi, il termine del congedo di paternità slitterà per un numero di giorni pari a quelli in cui si è fruito del congedo obbligatorio.
Da aggiungere, che il congedo spetta indipendentemente dal diritto della madre alla maternità.
Congedo paternità facoltativo: novità 2020
Il ddl Bilancio proroga anche per il 2020 il congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente. A differenza di quello obbligatorio il congedo facoltativo spetta per una sola giornata, previo accordo con la madre e in sostituzione della stessa.
Questo significa che se il padre vuole fruire del congedo per il giorno 12 novembre la madre, per la stessa giornata, non potrà fruire del congedo di maternità. Allo stesso tempo, il padre potrà assentarsi anche se la madre, pur avendo diritto al congedo, non se ne avvale.
Inoltre, a differenza dell’astensione obbligatoria, il congedo facoltativo spetta se la madre è:
- dipendente o iscritta alla Gestione separata;
- assente dall’attività lavorativa.
E’ possibile fruire del congedo paternità facoltativo entro il 5° mese dalla nascita del figlio.
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