Più tutele per maternità e paternità

Più tutele per maternità e paternità

E’ entrato in vigore il 25 giugno 2015 il decreto legislativo 80/2015, il terzo dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto Jobs Act la legge delega per la riforma del lavoro, che mette nuove regole anche in materia di Maternità, Paternità e Congedi parentali.
Congedo di Maternità
Si tratta del periodo in cui è vietato adibire al lavoro le donne, generalmente da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita. Qui la novità principale riguarda la possibilità di sospendere questo congedo – una volta per ogni figlio – in caso di ricovero del neonato, e di riprenderlo dopo le sue dimissioni. Finora invece il congedo doveva essere fruito consecutivamente a prescindere dalle condizioni di salute del bambino.
Il Jobs Act prevede anche che l’indennità di maternità spetti anche nel caso di un contemporaneo licenziamento o nei casi della cessazione dell’attività dell’azienda già previsti. A livello economico, l’indennità corrisponde all’80% della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di congedo.
Congedo di Paternità
Il decreto prevede una maggiore tutela anche per il padre lavoratore che può, adesso, fruire del congedo di paternità anche se la madre è una lavoratrice autonoma avente diritto completo che spetterebbe alla madre.
Congedo Parentale
Si tratta di un congedo facoltativo a cui hanno diritto entrambi i genitori. Non cambia la durata complessiva: 10 mesi con un limite di 6 per la madre, che diventano in totale 11 come premio se il padre ne prende almeno 5.
Il congedo parentale il cui diritto alla fruizione viene esteso fino ai 12 anni del bambino (non più 8) vale anche per le adozioni, che come noto in questo caso il legislatore considera il giorno di nascita per la determinazione dei diritti in tema di congedi parentali.
Dettagli possono essere verificati sul Decreti 80/2015 e leggi annesse.